Circolazione saltuaria su strada dei carrelli elevatori
Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014, riguardante l’immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, impartisce le procedure per l’immissione su strada dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico.
Si specifica quindi che i carrelli di cui all’articolo 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico solamente se vengono rispettate le condizioni elencate nel decreto.
Il carrello dovrà quindi:
a) essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;
b) essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
d) essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
g) essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
f) essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
h) essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
L’articolo 3 del decreto stabilisce anche che i trasferimenti su strada possono avvenire solamente a velocità non superiore a 10 km/h.
Inoltre il carrello per poter circolare, dovrà avere un’autorizzazione alla circolazione (che avrà validità annuale con possibilità di proroga) rilasciata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, previo il benestare dell’Ente proprietario della Strada cosi come stabilito dall’articolo 4 del succitato decreto.
Le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, rimangono in vigore ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.