D.Lgs. 19/2014: come evitare le ferite da taglio e punture in sanità
Riguardo i rischi biologici e quelli specifici delle infezioni causate da punture di aghi, è stato pubblicato, sulla G.U. n. 57 del 10 marzo, il D.Lgs. 19 Febbraio 2014 n. 19 che introduce nel TU 81/08 il nuovo titolo X-Bis “Prevenzione delle ferite da taglio e punta nel settore sanitario”.
Le disposizioni del Titolo X bis si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Per avere un quadro normativo completo sull’argomento, si ricorda che:
– il 6 luglio 2006 il Parlamento europeo ha espresso raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi;
– l’8 novembre 2008 e più recentemente il 14 febbraio 2014 il Consiglio dei ministri si è occupato della materia coinvolgendo successivamente sia la Conferenza permanente Stato-Regioni che le competenti Commissioni parlamentari. I loro pareri hanno accompagnato l’iter legislativo che ha condotto alla votazione della proposta del Ministro per gli affari europei e del ministro della Salute e all’approvazione del D.Lgs. 19/2014 pubblicato in Gazzetta con il titolo Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Le misure specifiche di prevenzione che occorre adottare, in linea con il D.Lgs. 19/2014 che ha recepito la Direttiva 2010/32 UE, per evitare le ferite da taglio e punture in sanità sono raccolte nell’art. 286-sexies del Decreto Legislativo che inserisce il nuovo Titolo X bis nel TU sulla sicurezza.
In sintesi, le misure consistono in:
– definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati (le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori);
– adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
– divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.
La sorveglianza sanitaria sui dipendenti deve essere praticata con riguardo al rischio specifico.
La informazione/formazione/aggiornamento dei lavoratori a rischio deve riguardare:
1) l’uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
2) le procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post esposizione;
3) la profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
Si deve dar corso anche all’informazione/formazione in ordine alla previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:
a) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari;
b) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
Riguardo le sanzioni, per la violazione degli articoli del Titolo X bis, il datore di lavoro è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.