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Indicazioni della Regione Lombardia in ordine alla corretta realizzazione di corsi di formazione in modalità e-learning in ottemperanza agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
La Regione Lombardia di concerto con la DG Istruzione, Formazione e Lavoro ha emanato la Circolare regionale 29 luglio 2013 n. 17 con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta realizzazione di corsi di formazione in modalità e-learning in ottemperanza agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e nella quale sono state illustrate le modalità organizzative utili ad avviare e monitorare in Lombardia la sperimentazione di modelli di formazione e-learning.
Al punto 1. della Circolare regionale viene ripresa la definizione della formazione in modalità e-learning fornita dalle linee interpretative – luglio 2012 – della Conferenza Stato- Regioni, relative agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:
«modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturali (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro».
Nella circolare si precisa che l’e-learning si distingue da altre modalità di formazione a distanza (FAD) per la componente internet e/o web e per la presenza di una «piattaforma tecnologica» specifica.
L’e-learning si caratterizza per la presenza di:
– una funzione, embedded nella piattaforma, di monitoraggio delle attività svolte dal discente;
– una funzione per la comunicazione tra tutor e discente.
L’e-learning sfrutta la rete web per fornire formazione ai discenti, che possono accedere ai contenuti dei corsi in qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una connessione internet.
La formazione in modalità e-learning deve essere fruita in orario di lavoro del lavoratore; al pari di ogni altra modalità formativa, richiede una ridistribuzione dei carichi di lavoro nel periodo di formazione, onde consentire al discente di seguire le attività didattiche programmate.
Vengono anche definite le modalità di svolgimento delle verifiche finali, ovvero quelle sulla cui base il formatore dichiara il risultato raggiunto dal discente.
Esse non possono essere condotte in modalità telematica (cosa possibile per le verifiche intermedie), ma devono essere svolte in presenza, secondo una delle seguenti modalità che dovranno essere scelte dall’azienda in funzione delle proprie esigenze:
1. verifica a carico dell’azienda o del soggetto formatore che, attraverso personale qualificato (in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza), potrà somministrare direttamente ai lavoratori che hanno concluso il percorso e-learning l’apposito questionario di valutazione dell’apprendimento;
2. verifica attraverso videoconferenza sincrona, sempre a condizione che anch’essa sia residente su una piattaforma tecnologica che permetta di tracciare tutte le fasi della verifica finale stessa. Ad esempio, nel caso di somministrazione di questionari, un tutor d’aula assicura il corretto svolgimento delle verifiche in videoconferenza.
Le verifiche di apprendimento della formazione erogata in e-learning non devono essere necessariamente svolte alla conclusione del percorso di apprendimento telematico ma possono essere previste/organizzate contestualmente alla verifica finale dell’intero percorso formativo.
Al punto 2. della Circolare regionale si definisce la figura del soggetto formatore come il soggetto giuridico che organizza la formazione in modalità e-learning utilizzando una specifica piattaforma tecnologica, che può essere sviluppata e fornita da un soggetto/ente diverso.
Tutte le verifiche di conformità della piattaforma per la corretta erogazione della formazione in modalità e-learning sono in capo al soggetto formatore; sono altresì in capo al soggetto formatore gli adempimenti a equipaggiamento della piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni di cui agli Accordi Stato Regioni.
Sono definiti i compiti del soggetto formatore precisando la documentazione che tale soggetto deve produrre per ciascun corso.
La documentazione elencata deve essere esibita dal soggetto formatore all’organo di vigilanza, se da questi richiesta, per la valutazione dei corsi stessi e secondo le scadenze definite.
Il soggetto formatore inoltre definisce un documento di progetto di tutte le caratteristiche del corso fornendo specifici dati, quali numero massimo di partecipanti, nominativi dei tutor tecnici e didattici, ecc.
Le disposizioni della suddetta regionale si applicano, come riportato al punto 3 della circolare regionale, alla formazione in modalità e-learning per:
– Datori di lavoro con funzione di RSPP (modulo normativo e gestionale – 1 e 2 – e aggiornamento)
– Lavoratore (formazione generale e aggiornamento)
– Preposto (formazione di cui ai punti da 1 a 5 e aggiornamento)
– Dirigente.
Al punto 4 si affronta il tema della sperimentazione regionale.
Gli Accordi, infatti, ammettono la realizzazione in modalità e-learning di:
– percorsi formativi sperimentali riferiti alla formazione specifica di lavoratori e preposti, e alla parte individuata ai punti da 6 a 8 della formazione particolare aggiuntiva dei preposti;
– progetti sperimentali, individuati dalle Regioni e Province Autonome. Per Regione Lombardia detti progetti possono ricomprendere anche sperimentazioni finalizzate a dare valenza di efficacia a percorsi e-learning che si concludono con la verifica finale condotta in modalità telematica.
Per l’attestazione della formazione in modalità e-learning in via sperimentale, al fine di mantenere uniformità a livello regionale, va utilizzato il modello riportato in allegato 2 della circolare regionale.
La sperimentazione regionale dei percorsi formativi ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare su BURL.
La Regione Lombardia per le proposte sperimentali in modalità e-learning si avvale dei Dipartimenti dei Servizi di Prevenzione Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
Tali proposte sperimentali devono essere trasmesse al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica riportata in allegato 1 della circolare regionale.
Nel rispetto della modalità indicata, le proposte sperimentali saranno poi esaminate in apposite sedute dei tavoli tecnici di confronto organizzate dai Servizi PSAL.