Rivalutazione delle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 dello scorso 22 agosto la Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (“Decreto Lavoro”). Il provvedimento contiene le misure urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale.
Per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro il provvedimento modifica nello specifico l’ultimo articolo del TUS (c.4-bis dell’articolo 306) nella parte che riguarda la rivalutazione delle sanzioni riferite alla sicurezza sul lavoro.
Il comma 4-bis dell’art. 306 del D.L.vo n. 81/2008 è stato infatti sostituito: le ammende previste con riferimento nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal 1° luglio 2013 (la rivalutazione riguarda anche le norme sanzionatorie applicabili in materia di visite preassuntive, di tesserini e di DURC e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data).
Per il futuro sarà il direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro a disporre la rivalutazione ogni cinque anni.
La metà del ricavato delle sanzioni verrà destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro.