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Pubblicati dal Ministero del Lavoro 7 nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, tramite la Commissione per gli Interpelli (art.12 del D.Lgs. 81/2008) ha pubblicato, in data 02-05-2013, 7 nuovi interpelli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:

N.01/13     – OBBLIGO VISITA MEDICA PREVENTIVA PER STAGISTA MINORENNE
N.02/13     – REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
N.03/13 – APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 100 COMMA 6 DEL D.LGS. 81/2008
N.04/13 – SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI (ART. 63 COMMA 1 E ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/2008)
N. 05/13   – VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
N.06/13 – APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 A “STUNTMEN” E “ADDETTO EFFETTI SPECIALI”
N.07/13 – IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI NELL’AMBITO DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008

Di seguito analizziamo nel concreto il primo e quinto interpello. 

NESSUN OBBLIGO ALLA VISITA MEDICA PREVENTIVA PER LO STAGISTA MINORENNE

Il primo interpello fa riferimento all’effettuazione della visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, con istanza di interpello al Ministero del lavoro, ha richiesto chiarimento relativamente  alla corretta interpretazione dell’art 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in particolar modo per quanto attiene l’obbligo di visita preventiva per gli studenti di minore età che svolgono come alternanza scuola/lavoro stage formativi presso banche.

Ancora, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha presentato una richiesta di chiarimenti per alcuni allievi che seguono corsi di formazione professionale sia applicabile la normativa sul lavoro minorile, qualora si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, dato che limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori sono equiparati ai lavoratori e se lo stagista minorenne debba essere sottoposto a visita medica preventiva, in quanto in un Istituto scolastico lo studente di minore età non acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”.

La risposta ai chiarimenti è stata formulata in una unica, partendo dalla considerazione che lo stage o il tirocinio formativo o di orientamento non costituiscono un rapporto di lavoro, in quanto forma di d’inserimento temporaneo all’interno dell’azienda finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro.

Quindi, l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della L. n. 977/1967 (Legge a Tutela del lavoro dei bambini e  degli adolescenti) vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, condizione che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

NON DELEGABILE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

L’interpello numero cinque fa riferimento alla possibilità di delega a terzi della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Il Ministero, a seguito la richiesta di chiarimento avanzata dalla Federazione Italiana Metalmeccanici ha precisato che la valutazione dello stress da lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e pertanto si applica la disciplina pertinente (art. 17, 28, e 29 del D.lgs. 81/2008).

Inoltre, sebbene il legislatore ha fissato il principio di delegabilità tramite l’art. 16, comma 1, del D.lgs. 81/2008, passibile di eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”, la valutazione dello stress lavoro-correlato rientra tra gli adempimenti non delegabili dal datore, anche qualora lo stesso decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.