In attesa di modifiche più significative, una mini-proroga per il D.Lgs. 81/08
Mentre il Ministro Sacconi sta lavorando con le parti sociali ad uno schema di decreto legislativo di modifica al D.Lgs. 81/08 che dovrebbe vedere la luce prima della fine gennaio 2009 (per passare successivamente all’esame delle Camere), il consueto “decreto milleproroghe” di fine anno ha portato una mini-proroga per il D.Lgs. 81/08. Voci di fine anno avevano ipotizzato un ulteriore rinvio per la valutazione dei rischi ed invece le proroghe riguardano soltanto 4 argomenti:
– la valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
– la data certa (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
– la comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
– il divieto delle visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008)
Tutte 4 le proroghe sono al 16 maggio 2009.
Riproduciamo l’articolo 32 del Decreto-Legge ricordando che il Decreto-Legge dovrà ora essere convertito in Legge dalle Camere entro 60 giorni
“DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
[…]
CAPO XI – LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
[…]
Art. 32. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e’ prorogato al 16 maggio 2009.
[…]