Sicurezza sul lavoro e gestione della maternità
La gravidanza produce, fin dall’inizio, numerose modificazioni a carico dell’organismo materno che influenzano le funzioni di molti organi ed apparati. Tali cambiamenti possono condizionare la vita lavorativa della donna sia nel senso di una maggiore suscettibilità allo stress e alla fatica fisica, sia per i possibili danni da agenti nocivi sul prodotto del concepimento.
Le modificazioni fisiologiche indotte dalla gravidanza possono, inoltre, rendere più suscettibile la donna nei confronti dei seguenti fattori di rischio per la salute presenti in ambito lavorativo:
– rumore;
– radiazioni;
– lavoro a turni e notturno;
– radiazioni ionizzanti;
– vibrazioni;
– rischio infettivo;
– microclima;
– posture;
– solventi;
– antiparassitari;
– fatica mentale – stress;
– metalli;
– movimentazione manuale dei carichi.
I soggetti tutelati dalla legge
I meccanismi di tutela previsti dalla legge sono rivolti a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi privati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e part time e le socie delle cooperative. Alle lavoratrici subordinate sono equiparate le socie lavoratrici di cooperative o di società, anche di fatto,che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica
Si definisce congedo di maternità l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice.
Le disposizioni di legge sono applicate alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.
Per il lavoro part time, la normativa prevede la stessa tutela del lavoro a tempo pieno (DPR 1026/76 art. 5 lett. g).
Si ritiene applicabile la legge di tutela anche se il rischio è rappresentato dalla permanenza i piedi per più di metà dell’orario di lavoro qualora vi sia almeno un altro rischio quale fatica fisica, movimentazione dei carichi ecc.
La gestante può prendersi dei momenti di riposo durante l’orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile.
Lavori vietati
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
La donne durante la gravidanza non possono svolgere attività in zone che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda a un millisievert durante il periodo di gravidanza. [Vedere elenco dei lavori vietati alle gestanti].
Quando è vietato adibire al lavoro le donne
– durante i due mesi precedenti la data presunta del parto.
– ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data effettiva del parto.
– durante i tre mesi dopo il parto.
– Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
– È vietato adibire le donne al lavoro notturno cioè dalle ore 24 alle ore 6.
Il divieto è anticipato a tre mesi prima del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che in relazione all’avanzato stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può decidere l’interdizione dal lavoro per uno dei seguenti motivi:
– gravi complicanze della gravidanza
– quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino
– quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.
La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nel caso in cui si accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per lei. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni l’ente competente può disporre l’interdizione al lavoro.
Il datore di lavoro:
– valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici;
– informa le lavoratrici sui rischi individuati e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
IN BREVE
Chi | Cosa | Come |
Datore di lavoro | Valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici. Informare le lavoratrici sui rischi individuati e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. | Compilazione scheda di valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza e per il cambio di mansione quando necessario |
IMPORTANTE
– La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza è parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
– I moduli per la richiesta anticipata e di cambio di mansione, debitamente compilati e firmati, devono essere conservati presso l’unità produttiva.
Riferimenti normativi
– Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
– Decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 25/11/1976: Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, Art. 5
– Decreto del Presidente della Repubblica n° 432 del 20/01/1976: Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
– Legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17/10/1967: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, Art. 6
– Decreto del Presidente della Repubblica n° 303 del 19/03/1956: Norme generali per l’igiene del lavoro, ALLEGATO
– D.Lgs 81/08, art. 28 comma 1
Moduli
– Scheda di valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza
– Lettera a Enti preposti per cambio mansione/astensione lavoratrice in stato di gravidanza
– Richiesta di astensione anticipata dal lavoro
– Documentazione necessaria per la richiesta di astensione pre e post partum