Linee guida per l’informazione giuridica
fonte: sito del Garante per la privacy
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali.
Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull’informazione giuridica.
Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all’attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).
Questi in sintesi i punti più rilevanti del provvedimento.
Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l’identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell’ambito di un elenco.
Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l’imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un’istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo.
L’istanza deve indicare i “motivi legittimi” che la giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l’istanza è accolta si appone una annotazione sull’originale della sentenza. L’anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d’ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell’interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo).
Non spetta all’ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l’annotazione che dispone l’oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.
Le Linee guida
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica – 2 dicembre 2010
(Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all’art. 154, comma 1, lett. h);
ESAMINATE le istanze (segnalazioni, richieste di chiarimenti e quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso la pubblicazione, da parte di uffici giudiziari, riviste giuridiche e altri soggetti, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, di sentenze e altri provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria;
RILEVATA l’esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;
VALUTATO l’esito della consultazione indetta con case editrici e operatori del settore dell’informazione giuridica; considerate le risultanze dell’audizione svolta;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
DELIBERA:
1. di adottare le “Linee guida” contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per quanto di rispettiva competenza – per l’adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;
3. ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate “Linee guida”, per la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli