Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Collaboratori, garanzie fragili

Dal Dlgs 276/2003 (Titolo VII) i lavori “a progetto” sono qualificati come “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinatore con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”. Le co.co.pro rimangono tutt’ora la forma di lavoro più ibrida e mediana tra il lavoro autonomo e quello subordinato. Sebbene la legge-delega n. 30/2003 abbia indicato l’esigenza di individuare specifiche “tutele fondamentali” per la dignità e la sicurezza dei collaboratori, la disciplina prevenzionistica del lavoratore a progetto appare ancora priva di un’efficacia sostanziale. Le difficoltà applicative dell’articolo 66, comma 4 del Dlgs 276/2003 sono state evidenziate anche dalla Circolare del ministero del Lavoro (n.1 dell’8 Gennaio 2004). L’indicazione del ministero che il Tu della sicurezza del lavoro sarebbe stata l’utile occasione “per un adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto” è stata però vanificata dallo scadere della delega legislativa.