Nell’esposizione a vibrazioni, che cosa si intende per “periodi brevi”?
L’articolo 201 del nuovo decreto 81, relativo ai valori limite di esposizione e valori d’azione inerenti il rischio vibrazioni, contrariamente a quanto previsto dal precedente articolo 3 del decreto 187/2005, stabilisce valori limite anche su «periodi brevi». Cosa si intende per periodi brevi?
Il decreto legislativo 81/08 non chiarisce quale sia la durata del “periodo breve”. Tuttavia la questione è stata affrontata in un documento del luglio 2008 “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative” redatto dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con l’ISPESL , che, al riguardo, puntualizza quanto segue:
“I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per HAV e 1,5 m/s2 per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine “… in pochi minuti”.
Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere un valore di aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV.
Fonte: Quesiti sul Decreto legislativo 81/08 a cura della Regione Piemonte