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Verifica Idoneità Tecnica, Modello da Scaricare

In materia di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, il D.Lgs. ha assegnato alla Comunicazione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di definire un sistema di qualificazione delle imprese:

art. 6 comma 8 lettera g):
“ha il compito di:
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;”

Nel frattempo, vige l’articolo 26 comma 1:

Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. […]
[in attesa del D.P.R. di cui all’art. 6] la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Per sintetizzare, il datore deve quindi:
1. farsi rilasciare il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio da parte dell’azienda appaltatrice (validità del certificato: 6 mesi)
2. farsi rilasciare dall’azienda appaltatrice un’autocertificazione dei requisiti di idoneità professionale che potrebbe aver questa forma:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a ……………………………………….. nato/a a……………………. il………………….. residente a………………………….. prov. (………….) in via ………………………………………. n. ………. in qualità di legale rappresentante della ditta/società ……………………………………………….. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Data …………………………….
In fede …………………………

3. Farsi rilasciare dall’azienda appaltatrice un DURC. Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Può essere richiesto direttamente on line (www.inail.it o www.inps.it) e ha validità 3 mesi.

Aggiungiamo, per completare gli adempimenti, che il datore di lavoro dovrà:

4. Consegnare – nell’ipotesi di interferenze – una copia del DUVRI per il quale rimandiamo ad un recente articolo
5. indicare nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. L’indicazione dei costi non può essere effettuata in modo percentuale.