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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E D.LGS. 81/08

Il numero dei lavoratori in somministrazione in Italia – se pur ancora inferiore alla media europea – ha conosciuto negli ultimi periodi una forte crescita. Vediamo come la somministrazione di lavoro è contemplata all’interno del D.Lgs. 81/2008 e nel D.Lgs. 276/2003.

Il contratto di somministrazione di lavoro definisce un rapporto di lavoro trilaterale tra l’agenzia di somministrazione, l’impresa utilizzatrice ed il lavoratore

Contratto
Il contratto scritto comprende:
– la data di inizio e la durata del contratto
– il luogo e gli orari del contratto
– le mansioni del lavoratore
– i rischi per la salute e la sicurezza
– l’indicazione di chi effettua la formazione del lavoratore (come vedremo più avanti)

Obblighi in materia di sicurezza

L’art. 3 – “Campo di applicazione” del D.Lgs. 81/08 al comma 5 recita:
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.

Vediamo anche l’esclusione dell’articolo 23 comma 5 del D.Lgs. 276/2003 :
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e’ adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e’ responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Valutazione dei rischi
E’ a carico dell’impresa utilizzatrice e comprende anche i rischi supplementari introdotti dalla presenza di lavoratori con contratto di somministrazione

Informazione ed informazione
Come previsto dall’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 276/2003, l’informazione riguarda i rischi generali sulla sicurezza sono a carico del somministratore che può, però, prevedere con chiara indicazione nel contratto di lavoro, che venga effettuata dall’utilizzatore.
I rischi connessi all’attività dell’impresa, i rischi specifici relativi alla mansione del lavoratore, l’organizzazione specifica dell’azienda (RSPP, procedure di emergenza, …) sono chiaramente a carico dell’azienda utilizzatrice

Per quanto riguarda il momento in cui effettuare la formazione, l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 – “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” recita al comma 4:
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

Sorveglianza sanitaria
E’ a cura dell’impresa utilizzatrice

Computo dei lavoratori
Per i vari obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 condizionati dal numero di dipendenti, il computo dei lavoratori in contratto di somministrazione viene così calcolato:

Articolo 4 – Computo dei lavoratori
[…]
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.