Diritto di accesso ai luoghi di lavoro del RLS: come è regolato?
Allo scopo di attuare una serie di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, il Presidente della Repubblica italiana ha emanato il decreto legislativo 626/94, attualmente abrogato e dal decreto legislativo 81/08, mediante il quale prescrive alcune “misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro” nei settori pubblici e privati, definendo inoltre quali siano gli obblighi dei lavoratori e del datore di lavoro in questo ambito.
Attraverso questo intervento legislativo, viene introdotto nel nostro ordinamento un modello previsionale che richiede il coinvolgimento dei lavoratori, che, di conseguenza, si trovano ad esercitare il loro diritto alla salute secondo una nuova modalità: vale a dire scegliendo, per dare voce alle loro istanze ed esigenze in materia di sicurezza, una figura dal profilo tecnico che, a differenza degli organismi sindacali, operi a stretto contatto con loro.
Il RLS
Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (figura che non era certo sfuggita all’attenzione del legislatore in passato), ad opera del vigente decreto conosce finalmente una piena istituzionalizzazione: non solo la sua individuazione viene inclusa tra gli adempimenti obbligatori, ma egli – riconosciuto titolare dei diritti di informazione, partecipazione, formazione e controllo – può prendere parte all’attuazione e alla gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.
Ma quali sono le prerogative in suo possesso?
Le specifiche funzioni di competenza di questo soggetto sono indicate (anche se piuttosto genericamente) all’art. 49 e 50 del D.lgs 81/08 . Stando ad esso, possiamo stilare una lista delle sue mansioni, ovvero:
- accedere ai luoghi nei quali si svolgono i lavori;
- essere consultato sulla valutazione dei rischi (che, come stabilito dall’art.29 , 2° comma, il datore di lavoro deve effettuare previa consultazione RLS); sulla programmazione, l’attuazione e il controllo della prevenzione nell’azienda o nei settori produttivi coinvolti; e infine sulla designazione degli addetti alla prevenzione e sull’organizzazione delle iniziative di formazione del personale;
- ricevere informazioni in relazione alle misure preventive adottate dall’azienda, alle sostanze e ai preparati adoperati da quest’ultima, alle strutture e agli ambienti di lavoro e ad ogni infortunio o malattia professionale;
- ricevere, al pari di altri professionisti, adeguata formazione;
- proporre l’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione;
- ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui riscontri che le misure adottate dall’azienda non sono adatte a garantire un adeguato livello di protezione;
- partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (indicata all’art. 11);
- mettere il responsabile dell’azienda a conoscenza delle situazioni che possono essere causa di grave
Il diritto di accedere al luogo di lavoro
Il diritto di accedere ai luoghi di lavoro da parte del RLS, che abbiamo appena citato, non fa certo parte di disposizioni «nuove» che già dal decreto 626/94 è stato introdotto in materia di tutela della salute e della sicurezza: infatti, tale diritto, anche se non in forma esplicita, era già contenuto nell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori, ove si precisa che «I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali».
La determinazione delle modalità e delle condizioni per l’esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale (a darne una definizione è l’art. 50).
Il diritto di accesso deve essere esercitato «nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge» secondo la maggior parte degli accordi collettivi (nel testo dell’accordo per il commercio vengono peraltro evidenziate anche le «esigenze organizzative»), richiamando anche il segreto industriale al quale il RLS è tenuto.
L’obbligo a carico del RLS del rispetto del segreto industriale è espressamente sancito dall’art. 50, 6° comma, del decreto. In esso si legge che: «I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto».
Il «rispetto delle esigenze produttive» peraltro può essere fatto valere dal datore di lavoro solo nel caso sussistano motivi reali, vale a dire in presenza di «reali» esigenze, delle quali egli possa dimostrare l’esistenza, eliminando così il rischio di un uso mirato ad ostacolare o rendere difficile l’attività del rappresentante, nel caso in cui datore di lavoro non voglia collaborare con quest’ultimo.
La segnalazione preventiva delle visite
I tempi e i termini relativi alla segnalazione preventiva delle visite del RLS in azienda sono previsti dalla disciplina collettiva.
Negli accordi tra Confindustria e la pubblica amministrazione il riferimento è generico («il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro»). Nell’accordo commercio è prevista una diversa regolamentazione per il RLS eletto direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda e per il rappresentante territoriale per la sicurezza (individuato in assenza del primo). A carico del primo è disposto l’obbligo di segnalare al datore di lavoro le visite che intende effettuare con preavviso di «almeno 2 giorni lavorativi»; per il secondo con preavviso di «almeno 7 giorni». Più in generale è da dire che l’utilizzo dei permessi da parte del RLS deve comunque essere comunicato alla direzione aziendale con un periodo di preavviso che, laddove non espressamente indicato dalla contrattazione collettiva, è da ritenersi stabilito in 24 ore, in analogia a quanto previsto dall’art. 23, ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori, per i permessi sindacali retribuiti.
In genere gli accordi prevedono che le visite si possano «anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato» (vedi ad esempio l’accordo Confindustria).
Diversa, al riguardo, è l’impostazione dell’accordo per il settore artigiano. In esso si prevede, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, che l’accesso ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante territoriale per la sicurezza (RLTS) avvenga «alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato», previa comunicazione scritta alla componente datoriale dell’Organismo paritetico territoriale. L’eventuale conferma della disponibilità alla visita del r.l.t.s nei luoghi di lavoro dell’impresa dovrà pervenire dall’associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato «entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra». L’accesso all’impresa da parte del RLTS dovrà comunque effettuarsi entro i successivi 7 giorni.
I termini di cui sopra sono ridotti a «3 giorni», per «emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori».
Infine, ricordiamo che sul piano penale, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è garantito indirettamente tramite il riferimento agli “obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto” dell’art. 18 del decreto legislativo 81: qui infatti, al 1° comma, lett. n si asserisce che il datore di lavoro ha il dovere di permettere al personale dipendente di verificare l’effettiva applicazione di tutte le misure adottate in materia di salute e sicurezza, consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale. La violazione di questo articolo è punita mediante sanzioni amministrative.
Come accedere al cruscotto infortuni INAIL? è necessario essere registrati presso l’INAIL e disporre delle credenziali di accesso. Il cruscotto consente di monitorare e gestire dati sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fornendo un utile strumento per la sicurezza sul lavoro.