Scuola: chiarezza sui dati degli studenti
Newsletter del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 276 del 12 maggio 2006
Via libera del Garante al regolamento del Ministero dell’istruzione sull’uso dei dati sensibili nelle scuole
Chiarezza e massima cura nell’uso dei dati personali degli studenti. Il Garante ha dato il via libera allo schema di regolamento sui dati sensibili e giudiziari predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’adozione del regolamento sui dati sensibili da parte del Ministero riveste particolare significato ai fini della tutela della riservatezza degli studenti, poiché con questo atto vengono individuate e rese note ai cittadini le informazioni riguardanti la salute, la sfera religiosa, quella politico-sindacale, l’origine razziale ed etnica sono eventualmente trattate presso gli istituti scolastici e, soprattutto, per quali specifiche finalità. Va ricordato, infatti, che in base al Codice in materia di protezione dei dati personali per poter raccogliere, utilizzare, conservare per le loro attività istituzionali dati così delicati, le pubbliche amministrazioni debbano adottare specifici atti regolamentari.
Il regolamento del Ministero – che contiene una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, le operazioni che con i dati si possono eseguire, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti – reca il quadro generale di garanzie per la gestione scolastica dei dati che incidono in modo più significativo sulla sfera privata degli studenti, quadro al quale si collegano tutele più specifiche previste per particolari documenti, come ad esempio il ” Portfolio”.
Nel regolamento viene chiarito, tra l’altro, che i dati sensibili degli studenti possono essere usati solo per specifiche finalità: i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati solo per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; i dati relativi alle convinzioni religiose solo per garantire la libertà di credo religioso; i dati sulla salute solo per l’erogazione del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare e per il servizio di refezione; le informazioni sulle convinzioni politiche solo per la costituzione ed il funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori; i dati di carattere giudiziario sono trattati solo per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione.
“Le scuole devono avere la massima cura dei dati sensibili dei ragazzi e trattarli solo per scopi specifici – commenta Giuseppe Fortunato, relatore del parere espresso dal Garante sul regolamento del Miur. “E devono anche dare riscontro alle richieste di accesso ai dati personali da parte delle famiglie. Di recente il Garante ha accolto il ricorso di due genitori che avevano chiesto di conoscere tutti i dati, propri e della figlia, contenuti nella documentazione in possesso dell’istituto scolastico frequentato dalla ragazza e ha imposto alla scuola di fornirli”.